GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI COVID 19
ALL’INTERNO DELLE SCUOLE
(PREVISTA DALL’ORDINANZA DELLA REGIONE DEL VENETO
N.2 DEL 4 GENNAIO 2021, ALL. 1)
1. Disposizioni in caso di positività a scuola
In caso di positività al test molecolare o a quello antigenico rapido anche di un solo alunno in una classe:
- si predispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per l’intera classe in attesa di comunicazione del SISP;
- il SISP dispone la quarantena per la classe e l’esecuzione di un test di controllo solo al termine della stessa (indicativamente al decimo giorno). In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena i contatti dovranno rivolgersi al proprio medico curante.
Le stesse disposizioni sono previste nel caso di positività di un insegnante.
2. Modalità di rientro e di riammissione in classe:
a) la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena è prevista in una delle due modalità:
- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
OPPURE
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore, del referto di negatività del test predisposto dal SISP.
b) la riammissione di alunni contatti di “caso extrascolastico” è prevista tramite:
- presentazione alla scuola del certificato attestante la fine della quarantena redatto dal medico curante o dal SISP ed eventualmente del referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena.