Organo di garanzia

L’Organo di Garanzia è un istituto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal D.P.R. 235/2007. Ha compiti legati all’ambito disciplinare e all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Oltre che dal dirigente scolastico, Emilia Imbrenda, che ha funzioni di presidente, l’Organo di Garanzia è composto da due rappresentanti dei docenti (Rocco Sgambetterra Caracciolo e Leonardo Castelli) e due rappresentanti dei genitori (Roberta Patron ed Elvira Tamburrino).

1. Funzioni

L’ Organo di garanzia decide:

– in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

– decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. Procedure e tempi

– Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno o da entrambi i genitori dell’alunno minorenne, o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di garanzia, (Dirigente scolastico), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione stessa.

– Il Presidente convoca l’Organo di garanzia entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

– Il Presidente designa un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

– Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.

– Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’Organo di garanzia ai fini della puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

– Per la validità della seduta dell’Organo di garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente).  Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

– Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

– L’Organo di garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente, eventualmente, se prevista dal Regolamento disciplinare della scuola, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

  • La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l’Organo di garanzia non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata. Le deliberazioni assunte dall’Organo di garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

3. Reclami

Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.